Notizie
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L'associazione ANIP DEBUG Organizza un Webinar il 25 - 26 marzo2015
Argomento: introduzione al Project Management (orario serale)
Per maggiori informazioni ed iscrizioni
http://www.esperti.com/formazione/programma-project-management-marzo2015.php
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Da qualche tempo Google ha cominciato a creare una biblioteca di libri on line scansionando i libri delle maggiori biblioteche del mondo.
Da diversi anni in realtà sono disponibili diversi tipi di libri in formato PDF e scaricabili. Spesso questi libri sono protetti per la stampa in numero di pagine consecutive stampate o per la lettura da una password ...
Sarebbe interessante che le case editrici cominciassero veramente a distribuire i libri anche in formato PDF facendoci risparmiare carta e spazio, e allo stesso tempo abbassando notevolmente i costi e facendo pagare a parte la copia stampata del libro. In questa maniera si potrebbero stampare solo le parti di proprio interesse del libro, e leggere il resto sul computer. Ci sono già degli esempi di quotidiani in formato PDF come quelle di epolis http://www.epolis.sm
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Il comune di Lavagno sta facendo centinaia di multe ai cittadini che passano con il rosso ai sui due incroci semaforizzati.
Tutti i dettagli e le modalita per un eventuale ricorso nel Blog attivato il 23 Agosto 2007.
http://www.cma-ips.it/ricorsi/
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Basta con l'obbligo di comprare un sistema operativo Microsoft all'atto dell'acquisto di un personal computer, vogliamo essere liberi di scegliere.
Firmate la petizione.
http://www.petitiononline.com/liberasw/petition.html
Porto inoltre a conoscenza uno stralcio della normativa sul diritto d'autore.
Norma che puntualmente Microsoft viola, non fornendo o fornendo troppo in ritardo o fornendo in maniera non chiara ed esaustiva le informazioni necessarie per integrare le sue applicazioni con altre prodotte da terzi.
Viola inoltre impedendo di modificare il proprio software nel caso si riveli difettoso e Microsoft l'abbia considerato obsoleto costringendo ad acquistare una licenza di aggiornamento.
Provate ad usare MS Windows 95c con Funzionalità USB su un computer recente e noterete quanto è più leggero e veloce... unico problema? un sacco di bug non risolti e Patch non più disponibili dal produttore e un supporto Hardware USB limitato.
Beh visto che Microsoft non vuole più fare il supporto di Windows95 - 98 almeno distribuisca il codice sorgente con tutti gli ultimi aggiornamenti effettuati in maniera che altre persone possano sviluppare le correzioni.
----------------Dalla legge 633 del 22/04/1941 e successive modifiche-----------
SEZIONE VI
Programmi per elaboratore.
Art. 64-bis
Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per
elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:
a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi
forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del
programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;
b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione
dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello
stesso. La prima vendita di una copia del programma nella comunità economica europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo
consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della comunità, ad eccezione del diritto di controllare
l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.
Art. 64-ter
1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate nell'art. 64-bis, lettere a) e b),
allorché tali attività sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del
legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori.
2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia
di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso.
3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare,
studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni
elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione,
trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del
presente comma e del comma 2 sono nulle.
Art. 64-quater
1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la
traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano
indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per
elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro
conto, da chi è autorizzato a tal fine;
b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati
alla lettera a);
c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione:
a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità del programma creato autonomamente;
b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente;
c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile
nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto di autore.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono nulle.
4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20
giugno 1978, n. 399, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro
applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale
sfruttamento del programma.